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Il Whistleblowing. Un argomento da analizzare
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Autore:  Flaminio [ 08/04/2015, 10:47 ]
Oggetto del messaggio:  Il Whistleblowing. Un argomento da analizzare

WHISTLEBLOWING



Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.
Il soffiare il fischietto è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama l’attenzione su attività non consentite affinché vengano bloccate. Il termine è in uso in America almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).
È una parola con connotazioni positive: descrive un ruolo che esemplifica una virtù civile ma che non è esente da rischi e ritorsioni
Una legge per l'istituto del whistleblowing offre - e offrirebbe anche in Italia - una tutela legale per i lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a causa della delazione di quest’ultimo. In America è stato reintrodotto da Ronald Reagan nel 1986 con il False Claims Act. Chiunque può fare causa contro chi tradisce il suo incarico presso la pubblica amministrazione, ricevendo in compenso pari al 15%-25% dei rimborsi ottenuti dalla stato. Il meccanismo introdotto scoraggia i falsi delatori, che devono pagare le spese processuali senza ottenere nulla, mentre incoraggia chi ha una notizia vera di una frode. Nella maggior parte dei casi, il denunziante inizia solo la causa. È poi il Governo a proseguirla, garantendo il 15% dei ricavi al denunziante. Dal 1986 grazie al False Claims Act, gli Stati Uniti recuperano ogni anno più di un miliardo di dollari attraverso questo meccanismo. Ma l'aspetto più importante del False Claims Act non è la punizione, ma la deterrenza. Sapendo che ognuno si può trasformare in un denunziante civico, i corruttori temono perfino i propri complici. Questo rende la corruzione molto piu' difficile.
Nel 1989 inoltre è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti, proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione dell'illecito.
L’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in G.U. n. 265 del 13-11-2012) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana, certamente in maniera parziale e problematica, la figura della gola profonda, con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela. Nell'introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Si è tuttavia precisato che, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, con un evidente indebolimento della tutela dell'anonimato. L'eventuale adozione di misure discriminatorie deve essere segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Infine, si è stabilito che la denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing.
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
• penalmente rilevanti;
• poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro
ente pubblico
• suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ISFOL;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di
arrecare un danno all’ambiente;
• pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso
l’Istituto.
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere
alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
• generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione
svolta nell’ambito dell’azienda;
• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
• se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore,
purché recapitate tramite le modalità previste dalla disposizione , verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. L’Istituto mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura.
Questo è il link per scaricare il modulo di segnalazione presso il Ministero della Funzione Pubblica

http://www.whistleblowing.it/ministero% ... azione.pdf

Sono state adottate regole per il whistleblowing anche nel Settore Creditizio. Si prevede infatti che le banche e le relative capogruppo adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle nonne disciplinanti l'attività bancaria. Le procedure devono essere idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, non trova applicazione con riguardo all'identicità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. La Banca d'Italia, che riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme in oggetto nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie, dovrà tener conto dei criteri di cui sopra e deve stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità della norma.
La connotazione del whistleblowing come una delazione, in senso negativo, in Italia, fa sì che sia poco praticata la segnalazione di cui alle norme sopra riportate. L’esempio positivo è quello americano, che sarebbe positivo adottare anche in Italia, dove il premio previsto per il segnalatore, ha fatto si che dall’entrata in vigore del False Claims Act, la Federazione abbia ottenuto risparmi valutati in milioni di dollari, per il semplice ridursi degli sprechi dovuti alla corruzione.
Un approfondimento della materia porterà sicuramente nuovi argomenti a favore di questa regola.

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